ISTITUTO di MEDICINA del SOCCORSO
Articolo 1
Denominazione
E’ costituita, ai sensi degli art. 36 e successivi del Codice Civile, l’Associazione non governativa, di protezione civile, culturale-formativa e sportivo-dilettantistica denominata ISTITUTO di MEDICINA del SOCCORSO, in breve I.M.S. scientific society.
Articolo 2
Sede e Durata
I.M.S. ha sede in Roma, Via del Risaro,32 e per raggiungere degli scopi sociali potrà istituire sedi e sezioni distaccate. L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci, aventi diritto al voto.
Articolo 3
Scopo
I.M.S. non ha scopi di lucro, né diretto né indiretto, ed esclude ogni finalità politica e religiosa. L’Associazione persegue finalità di cooperazione allo sviluppo, di protezione civile e di formazione culturale e sportiva promuovendo la cooperazione tra gli associati attraverso attività comuni. I.M.S. persegue anche finalità sportive dilettantistiche , amatoriali, ricreative, socio-sanitarie. Svolge attività di gestione, conduzione, manutenzione e realizzazione di immobili, di impianti ed attrezzature in favore dei propri soci, compresa la gestione di punti di distribuzione e di ristoro. Promuove corsi medico-sanitari, culturali, istruzione tecnica e coordinamento delle attività istituzionali. Promuove, organizza e svolge attività di formazione, culturali e sportive dilettantistiche degli Enti nazionali ed internazionali preposti e Strutture similari a cui si affilierà; accettando di conformarsi alle norme e direttive da esse emanate. L’Associazione ha cariche elettive democratiche e gratuite, potrà darsi veste giuridica diversa ed è vincolata al bilancio annuo.
Articolo 4
Soci
Sono soci le persone fisiche che condividono le finalità statutarie e hanno qualifica valida e riconosciuta dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio è a tempo indeterminato, intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Per poter essere ammessi si dovrà presentare domanda scritta come da regolamento.
Sono soci le seguenti categorie :
Fondatori – i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente dell’Associazione,
Onorari – i soci che hanno contribuito in maniera determinate a dar lustro all’Associazione,
Benemeriti – i soci che hanno maturato un’anzianità di 10 anni senza soluzione di continuo,
Sostenitori – coloro che concorrono con elargizioni gratuite e utili apporti ai scopi sociali,
Ordinari – i soci che partecipano attivamente alla vita sociale, essi sono tenuti al pagamento di una quota di prima iscrizione e di una quota associativa annua.
Articolo 5
Diritto dei Soci
I soci, ammessi all’Associazione, hanno diritto di partecipare alle Assemblee, Ordinaria e Straordinaria, con diritto di voto. I soci possono ricoprire cariche sociali elettive purchè in regola con il pagamento delle quote associative, siano maggiorenni e in regola con eventuali divieti o incompatibilità di leggi e regolamenti. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 6
Decadenza dei Soci
La qualifica di socio può essere persa per uno dei seguenti motivi :
Recesso – che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, esso non libera dall’obbligo di corrispondere la quota associativa se non è stato comunicato almeno tre mesi prima dallo scadere dell’anno sportivo.
Radiazione – per gravi motivi o azioni disonorevoli che ledono il buon nome dell’Associazione, viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dall’Assemblea e comunicata al socio per iscritto.
Morosità – per mancato pagamento della quota associativa. Il socio 'decaduto' non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Articolo 7
Organi Sociali
Sono Organi dell’Associazione :
- l’Assemblea generale dei soci
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo.
Articolo 8
Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea generale dei soci, ordinaria e straordinaria, è il massimo organo deliberativo dell’Associazione e nella sua “sovranità deliberativa” rappresenta ed obbliga tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti. Viene convocata dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta, coercitivamente, anche dalla metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo o dei Soci aventi diritto a voto, che ne propongono l’ordine del giorno. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, da altro membro del Consiglio Direttivo presente, scelto dalla maggioranza dei presenti. L’assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori, a cui è fatto divieto di candidatura a cariche elettive. Possono prendere parte alle Assemblee i soci non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio, maggiorenne e con diritto di voto, può rappresentare in Assemblea non più di un associato, per mezzo di delega scritta. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si redigerà il verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. I verbali devono essere raccolti in un apposito registro numerato in ciascun foglio e messo a disposizione di tutti gli associati.
Articolo 9
Validità delle Assemblee
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati avente diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono validamente costituite, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione delle Assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.
Articolo 10
Assemblea Ordinaria
La convocazione dell’Assemblea deve avvenire almeno 8 giorni prima, mediante avviso affisso presso la sede sociale o tramite comunicazione scritta agli associati; a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata, anche a mano. La convocazione deve contenere: la sede, il giorno, l’ora, e l’ordine del giorno da discutere. L’Assemblea e convocata dal Presidente e indetta dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’anno sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Sono compiti dell’Assemblea Ordinaria :
- approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo annui
- approvazione dei regolamenti sociali
- nomina dei componenti il Consiglio Direttivo
L’Assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti che non rientrano nella competenza dell’Assemblea Straordinaria.
Articolo 11
Assemblea Straordinaria
La convocazione dell’Assemblea deve avvenire almeno 15 giorni prima, mediante avviso affisso presso la sede sociale o tramite comunicazione scritta agli associati; a mezzo posta ordinaria, posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata, anche a mano. La convocazione deve contenere: la sede, il giorno, l’ora, e l’ordine del giorno da discutere. L’Assemblea è convocata dal Presidente e indetta dal Consiglio Direttivo.
Sono compiti dell’Assemblea Straordinaria:
- approvazione ed adeguamento dello statuto sociale
- scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
L’Assemblea Straordinaria delibera su argomenti di straordinaria competenza, ivi compresa l’eventuale diversa veste giuridica. Per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio sociale, l’Assemblea delibera con il voto unanime dei soci aventi diritto al voto.
Articolo 12
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 ed un massimo di 7 membri, eletti dall’Assemblea Ordinaria tra i soci fondatori e ordinari, che riportano il maggior numero di voti, in regola con le quote sociali, maggiorenni e tenendo conto dei divieti e delle incompatibilità di legge.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri :
- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
Gli incarichi sociali sono a titolo gratuito, tuttavia possono essere riconosciuti rimborsi spese e compensi a coloro che svolgono specifici incarichi tecnici, organizzativi o amministrativi nell’ambito delle attività sociali; nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili, il Segretario ha anche funzione di tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è indetto dal Presidente ogni qual volta lo ritiene necessario o su richiesta scritta della metà dei consiglieri, comunque almeno due volte l’anno. E’ validamente costituito con la maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire almeno 8 giorni prima, mediante avviso affisso presso la sede sociale o tramite comunicazione scritta ai consiglieri; a mezzo posta ordinaria , posta elettronica, fax, telegramma o raccomandata, anche a mano. In caso di urgenza, può essere convocato con un preavviso di 48 ore, attraverso il mezzo di comunicazione più celere. Di ogni Consiglio Direttivo si redigerà il verbale sottoscritto dal Presidente, o di chi ha presieduto la riunione, e dal Segretario. I verbali devono essere raccolti in un apposito registro numerato in ciascun foglio e messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Il Consiglio Direttivo potrà istituire vari e diversi Dipartimenti, nominandone anche i Direttori, in modi e luoghi che riterrà opportuni, al fine di raggiungere gli scopi sociali. Il Direttore di Dipartimento sovrintende al coordinamento del Dipartimento, di cui è responsabile esecutivo, per mandato del Consiglio Direttivo. Le riunioni di Dipartimento sono convocati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritengano opportuno, essi hanno un ruolo tecnico-organizzativo a valenza consultiva. Di ogni seduta si redigerà un verbale, sottoscritto dal Presidente, che sottoposto come indirizzo programmatico, potrà essere fatto proprio e reso operativo dal Consiglio Direttivo.
Articolo 13
Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo :
- deliberare sulle domande di ammissione e dismissione dei soci
- adottare provvedimenti disciplinari
- redigere la relazione annuale sulle attività svolte
- redigere il programma delle attività da attuare
- redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale
- convocare le Assemblee dei soci e stabilirne date e ordini del giorno
- attuare le finalità previste dallo Statuto e le delibere delle Assemblee
- stabilire le quote sociali e le eventuali contribuzioni straordinarie
- istituire le sedi e le sezioni distaccate dell’associazione
- affidare ai singoli soci le responsabilità di singole attività associative, amministrative o gestionali, precisando che, le deliberazioni del Consiglio Direttivo, prevalgono sempre su quelle dei soci delegati.
Articolo 14
Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compie qualsiasi operazione in nome e per conto dell’Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci. Sovrintende all’attività sociale di ogni settore, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne firma le deliberazioni e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, aventi carattere di urgenza. In caso di sua assenza o impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente o, in caso di indisponibilità, dal consigliere più anziano.
Articolo 15
Dimissioni
Nel caso che, durante il corso d’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati, il Consiglio Direttivo proseguirà la ordinaria amministrazione fino alla prima Assemblea utile dove si procederà al reintegro, per votazione, dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissione o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo utile.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l’Assemblea ordinaria dei soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Articolo 16
Rendiconto
Il Consiglio Direttivo redige i bilanci dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione della Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva, chiara e corretta situazione economica-finanziaria e patrimoniale dell’Associazione; nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Articolo 17
Anno Sociale
L’anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 18
Entrate
Le entrate dell’ I.M.S. sono costituite da :
- tutti gli introiti che possono provenire all’Associazione dallo svolgimento dalle sue attività sociali, istituzionali, sportive, culturali, formative e ricreative
- premi, contributi, sovvenzioni, sponsor
- avanzi di bilancio accantonati a fondi di riserva
- da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell’Associazione purchè non in contrasto con le finalità sociali.
Articolo 19
Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da :
- tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione
- donazioni, lasciti e successioni
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati al miglioramento delle attività associative.
Articolo 20
Scioglimento
Lo scioglimento dell’I.M.S. è deliberato dall’Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri. Il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 21
Clausola Compromissoria
I soci si impegnano a non adire il Giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti associativi. Le parti contendenti nomineranno un “giudice” ciascuno, i quali, a loro volta, ne nomineranno un terzo.
Articolo 22
Disposizioni Finali
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto e nel regolamento redatto dal Consiglio Direttivo in conformità dei principi statutari, si osservano le disposizioni del Codice Civile, le leggi speciali in materia e, se applicabili, le norme stabilite dagli Enti preposti nazionali e internazionali ai quali, l’Istituto Medicina del Soccorso, deciderà di affiliarsi.